DETRAZIONE FISCALE 2019 🏡💰🔨

Ristrutturazioni – risparmio energetico – bonus 50 – 65 %
Guida aggiornata al 2019 sui bonus.

Quali sono le pratiche, gli interventi e i lavori a cui spettano le agevolazioni? Qual’è l’importo massimo detraibile e quando applicare L’IVA al 10%. Facciamo chiarezza sul bonifico parlante e gli altri adempimenti richiesti.

Se stai leggendo questo articolo è perché sei alle prese con una “ristrutturazione” oppure, più semplicemente, devi realizzare un intervento edile. Magari proprio per sfruttare gli incentivi e le detrazioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate. Con questa guida cercherò di far chiarezza in questa giungla fatta di norme, a volte contraddittorie, sui bonus per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, i mobili e il verde.

Ma in cosa consistono queste detrazioni fiscali?

Immaginiamo di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Oggi l’Agenzia delle Entrate restituisce il 50 % in detrazioni Irpef. Quindi, l’agenzia, non ti verserà sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.
Ma vediamo il tutto in dettaglio. 

Quali sono gli interventi e i lavori a cui spettano le detrazioni fiscali 50% (ristrutturazioni) e le detrazioni 65% sul risparmio energetico?

La detrazione fiscale per le ristrutturazioni, come già accennato, viene concessa nella misura del 50% in caso di manutenzione ordinaria all’interno della quale ricadono “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. A titolo esemplificativo la tinteggiatura della facciata condominiale, la sostituzione della pavimentazione e/o della ringhiera del lastrico solare etc.

ATTENZIONE: gli interventi in MANUTENZIONE ORDINARIA sono detraibili solo quando le opere riguardano parti comuni (condominiali). La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Vediamo ora gli interventi che riguardano le parti esclusive e private. Per essere detratti gli interventi devono ricadere in MANUTENZIONE STRAORDINARIA oppure devono prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche (opere per disabili), opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e superiori. Ad esempio, opere come: spostamento di tramezzi e divisori non portanti, apertura, chiusura o spostamento di porte e infissi, rifacimento impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, rifacimento degli impianti elettrico, idrico – bagno- gas cucina, di riscaldamento, di condizionamento / climatizzazione, antintrusione (telecamere e videosorveglianza) , realizzazione ascensore, frazionamento, accorpamento, cambio di destinazione d’uso, cerchiature muri, rifacimento solaio o tetto, aprire una finestra, rimozione amianto etc.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Passiamo ora alle agevolazioni sul risparmio energetico, per cui sono previste due percentuali di rimborso, il 50 e il 65%:

L’agevolazione fiscale per lavori di risparmio energetico viene concessa al 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione.
  • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
  • gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
  • l’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.

IMPORTANTISSIMO: per usufruire delle detrazioni occorre l’asseverazione da parte di professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. E’ necessaria la legge 10.

Mentre, l’agevolazione fiscale per lavori di risparmio energetico viene concessa al 50% per:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, porte esterne, portoncini
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  • investimenti strutturali, come il cappotto termico e la coibentazione del tetto di copertura, con scadenza al 31 dicembre del 2021, dal 70 all’85%.

Importante: le detrazioni non valgono in caso di nuova costruzione, ampliamenti o demolizione e ricostruzione!!!

Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Ora dovresti aver chiarito se i tuoi interventi ricadono nelle detrazioni.

Ma quanti soldi puoi recuperare?
Qual è l’importo massimo detraibile?

L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000,00 (IVA inclusa).

Per cui l’ammontare massimo della detrazione è di 48.000 euro in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all’anno).

Riprendendo l’esempio a monte, in cui avevamo speso 10.000 € per la ristrutturazione. L’Agenzia dello Entrate ti scalerà dalle tasse 500 € ogni anno per 10 anni fino a raggiungere i 5.000 € (50% di 10.000 €).

I massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili in base alla tipologia di intervento e l’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro (impianti termici: riscaldamento e raffrescamento) a 60.000 (involucro: impianti solari / sostituzione infissi) fino a 100.000 euro (interventi più rilevanti sull’intero immobile), sempre su un periodo di 10 anni.

IMPORTANTE: La detrazione su una fornitura o posa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Sono cumulabili i massimali ma realizzati su lavorazioni diverse!!!!

Se gli interventi, pur essendo compresi tra quelli agevolabili, non richiedono permessi e autorizzazioni edilizie, cosa devo fare?
Partiamo da un dato certo, per l’art. 6 del testo unico sull’edilizia, la manutenzione straordinaria necessita di una comunicazione al Comune di inizio lavori, detta Cila, asseverata da un professionista. Opere come il rifacimento del bagno o dell’impianto elettrico, ricadono in manutenzione straordinaria, ma molti comuni non richiedono che si presenti tale pratica.

In caso di controllo, l’unico modo che ha l’incaricato di verificare che l’intervento posto in essere ricada in manutenzione straordinaria, è la presenza di una documentazione ufficiale presentata in Comune.

Quindi è consigliabile depositare la pratica.

In alternativa, si è diffusa la prassi di sostituire la pratica edilizia, obbligatoria in caso di manutenzione straordinaria, con una autocertificazione sostitutiva di atto notorio da conservare in caso di accertamenti.
Questa procedura non è prevista dalla legge. Purtroppo, nessuno si è espresso in tal senso. A voi la scelta.

Vediamo ora alcune incombenze burocratiche:

Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione?

Per poter richiedere la detrazione per ristrutturazione del 50%, in alcuni casi, occorre presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, Permesso di costruire) in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso della detrazione per il risparmio energetico, è necessario l’invio di una pratica all’Enea e, in generale, l’asseverazione dell’intervento a firma di un tecnico che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica, in modalità telematica (sito Enea). Per legge, deve essere realizzata la pratica Enea anche per le ristrutturazioni edilizie.

Per entrambe le agevolazioni (ristrutturazione e risparmio energetico) è necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario, da richiedere esplicitamente alla propria banca (vedi paragrafo successivo).

La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Quindi, se hai un lavoro e risiedi in Italia, potrai accedere al bonus.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.


Infine, mi preme precisarti che la detrazione spetta indistintamente in caso di prima casa e seconda etc.

Sul tuo immobile, potrebbero esserci più comproprietari. Come dovrai comportarti.

A chi spetta la detrazione in caso di più proprietari (comproprietà)?


La detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia spetta a chi effettua il pagamento mediante bonifico parlante.

Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, potrà beneficiare interamente dell’agevolazione del 50%, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.

Se la spesa per i lavori di ristrutturazione è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, sarà necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Inoltre, per poter accedere alle detrazioni occorre effettuare i pagamenti seguendo determinate regole.

Qual è la dicitura del bonifico parlante per le detrazioni fiscali 50% (ristrutturazioni) e le detrazioni 65% su risparmio energetico?

Quando ti appresterai a pagare l’idraulico, il muratore, l’elettricista, caldaista, ingegnere, architetto o geometra non pagare in contanti!!!! Occorre pagare il tutto tramite bonifico indicando precise causali. Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio. Altrimenti ti segnalo le corrette diciture delle causali:

Causale bonus 50 % ristrutturazione edilizia:

Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.

Causale ecobonus risparmio energetico:

“Riqualificazione energetica (articolo 1, commi 344-347, legge 296 / 2006. – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___C.f. beneficiario detrazione_________”.


Inoltre, esiste anche il bonus mobili, per agevolarne l’acquisto!!

Novità importante per il 2018, prorogata per il 2019 è il bonus verde, per sistemare il giardino.

Altro argomento da chiarire è l’IVA a cui vengono assoggettati i materiali e le prestazioni in una ristrutturazione o riqualificazione energetica:

Quale IVA si applica sugli immobili ad uso residenziale in caso di ristrutturazione e interventi volti al risparmio energetico?

L’agenzia delle entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ha ridotto l’iva da pagare su beni e servizi. In particolare, si pagherà con:

  • IVA al 4%: tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe)
  • IVA 22%: gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
  • IVA 22%: acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
  • VA 10%: prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
  • IVA 10%: beni , solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato);

L’iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria.

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