LA TUA ABITAZIONE HA UN SOTTOTETTO INUTILIZZATO E UNA STANZA IN PIU’ TI FAREBBE COMODO? E’ POSSIBILE RECUPERARLO!🏠🔨🔧
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Nell’ottica del contrasto al consumo di nuovo suolo, il Governo e le Regioni nel corso del tempo hanno favorito il riuso del sottotetto.
Il sottotetto si identifica con quell’ambiente posto tra il soffitto dell’ultimo piano e il tetto dell’edificio, essenzialmente destinato a proteggere le stanze di tale piano, dal caldo, dal freddo e dall’umidità, formando una camera d’aria, limitata in alto dalla struttura del tetto e in basso dal solaio o dalle volte che coprono gli ambienti del piano medesimo.
Le iniziative finalizzate al recupero a fini abitativi di sottotetti e mansarde mirano alla riqualificazione e all’utilizzo residenziale di spazi altrimenti abbandonati, rispondendo alla carenza di alloggi e sfruttando al meglio suolo già urbanizzato e quindi già dotato di opere di urbanizzazione primaria
Il recupero di un sottotetto ha numerosi vantaggi e permette, a fronte di una ristrutturazione con “costi limitati”, di aumentare il valore dell’immobile.
Prima di tutto bisogna verificare che il sottotetto possegga i requisiti per essere abitabile; spesso infatti si tratta di ambienti troppo bassi per essere realmente abitati o sfruttati, come i locali tecnici caratterizzati spesso da punti in cui il tetto tende a coincidere con il solaio. Inoltre bisogna rispettare le disposizioni locali circa le altezze minime degli ambienti abitabili e il rapporto aero-illuminante stabilito dalle norme igienico sanitarie.
Le norme nazionali stabiliscono delle linee guida in questo senso: l’altezza minima dal pavimento al soffitto deve essere di 2,70 metri per gli ambienti vivibili, di 2,4 metri per i locali di servizio, come bagni, corridoi, e solo gli armadi o i ripostigli possono avere altezze inferiori. Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri però può essere consentita, a causa delle particolari condizioni climatiche e delle tipologie costruttive locali, una deroga alle altezze minime nazionali fino ad arrivare a 2,55 metri per ambienti abitabili. Le leggi regionali hanno modificato la normativa nazionale fissando un nuovo parametro accanto all’altezza minima, ovvero l’altezza media ponderale che si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima per la superficie relativa.
Per ciò che concerne la corretta illuminazione e il giusto riciclo d’aria, il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce che “per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
La normativa regionale
Tutte le regioni italiane sono attualmente provviste di normative per il recupero dei sottotetti, incluse le provincie autonome di Trento e di Bolzano; le norme però differiscono di zona in zona in funzione di parametri urbanistici come l’anno di realizzazione del fabbricato, le altezze minime e medie da rispettare, i rapporti aero-illuminanti e la possibilità di apportare modifiche alla sagoma del tetto.