Realizzazione piazzale in cemento, quale titolo edilizio?
Estremi della sentenza: TAR Umbria, sent. 21 giugno 2018 n. 403
RISPOSTA: Per un piazzale in cemento serve il permesso di costruire
La realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire. Le opere consistenti nella realizzazione di un piazzale, con funzione di sosta e di manovra di automezzi e di una adeguata via di accesso al medesimo piazzale, non rientrano, per natura ed entità, nel novero delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, che l’art. 6 comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 colloca nell’ambito dell’attività edilizia libera, per la quale è prevista solo una previa comunicazione dell’inizio dei lavori, in assenza della quale si applica una sanzione pecuniaria. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5116).